L'INFORTUNIO IN ITINERE
Disciplinato dal D.P.R. del Testo Unico del 1965 e ripreso dall'articolo 12 del Decreto legislativo del 2000, esso disciplina l'infortunio occorso al lavoratore non durante la sua attività lavorativa, ma nel tragitto che compie quando si reca o rientra dal posto di lavoro.
Questo, tuttavia non assume l'automatismo dell'evento lesivo quando accade durante il tragitto casa lavoro ma devono avvenire particolari circostanze:
1) Quando avviene durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo dell'abitazione e quello del lavoro. e viceversa senza che l'itinerario seguito, a seguito dell'attività lavorativa, non abbia deviato per scopi personali.
2) Se non ci fosse un servizio interno di mensa, ed il lavoratore è obbligato ad uscire dalla propria azienda per la consumazione dei pasti.
3) Se il lavoratore avesse più di un rapporto di lavoro e dovesse spostarsi, sempre deve utilizzare il tragitto più veloce senza deviazioni a scopo personale.
E' fondamentale anche l'utilizzo del mezzo per raggiungere il luogo di lavoro. Nel caso fosse un mezzo pubblico la giurisprudenza avvale il diritto all'indennizzo del dipendente, mentre se fosse utilizzato il mezzo proprio vedi automobile, scooter, moto ecc. il lavoratore deve dimostrare l'assenza di mezzi pubblici o inadeguati per raggiungere la propria azienda.
Deve essere sempre configurata la causa violenta che arrechi danno al lavoratore.
Una volta riconosciuto, da parte dell'Inail, l'infortunio al lavoratore, in base alla gravità della lesione subita, l'Inail stesso ne classifica il danno che lo conteggia in percentuale;
a) Se il danno fosse inferiore al 6% (cioè la cosiddetta franchigia) al lavoratore non spetta nulla.
b) Se la lesione fosse compresa tra il 6% ed il 16% l'Inail indennizza il danno biologico in capitale. il danno biologico è classificato in tabelle che possono essere definite di indennizzo o di menomazioni.
c) Se la lesione fosse pari o superiore al 16% l'Inail indennizza il danno biologico in rendita; anche qui vi sono delle tabelle che classificano in percentuale il danno subito dal lavoratore.
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