CONVERTITO IL DECRETO LEGGE SUL LAVORO 2023
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 3 luglio la legge di conversione del Decreto n. 48/2023 [c.d. Decreto Lavoro].
Vediamo quali sono i punti principali del suddetto decreto:
1) Ai fini del computo dei 12 mesi che determinano l’esigenza di una causale, si tiene conto dei soli contratti a tempo determinato stipulati dal 5 maggio 2023 che è la data di entrata in vigore del suddetto Decreto.
2) Il limite del 20% per il ricorso ai contratti di somministrazione a tempo indeterminato [c.d. staff leasing] sono esclusi i lavoratori con contratto di apprendistato, disoccupati e svantaggiati o molto svantaggiati.
3) Viene prorogato fino al 31 dicembre 2023 il lavoro agile per i genitori lavoratori con figli minori di 14 anni e per i lavoratori maggiormente esposti al rischio Covid-19.
4) Per il periodo dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023, viene riconosciuto a favore dei lavoratori del settore turismo, avente un reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro nel 2022, un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi.
5) In caso di rinnovo di un contratto a tempo determinato, viene esclusa l’esigenza di una causale qualora la durata complessiva del rapporto di lavoro non superi i 12 mesi.
6) Viene prorogato fino al 30 settembre 2023 il lavoro agile per i c.d. lavoratori fragili ossia le patologie di cui al Decreto ministeriale del 4 febbraio 2022.
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