CONVERTITO IL DECRETO LEGGE SUL LAVORO 2023

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 3 luglio la legge di conversione del Decreto n. 48/2023 [c.d. Decreto Lavoro].

 

Vediamo quali sono i punti principali del suddetto decreto:

 

1)  Ai fini del computo dei 12 mesi che determinano l’esigenza di una causale, si tiene conto dei soli contratti a tempo determinato stipulati dal 5 maggio 2023  che è la data di entrata in vigore del suddetto Decreto.

 

2)  Il limite del 20% per il ricorso ai contratti di somministrazione a tempo indeterminato [c.d. staff leasing] sono esclusi i lavoratori con contratto di apprendistato, disoccupati e svantaggiati o molto svantaggiati.

 

3)  Viene prorogato fino al 31 dicembre 2023 il lavoro agile per i genitori lavoratori con figli minori di 14 anni e per i lavoratori maggiormente esposti al rischio Covid-19.

 

4)  Per il periodo dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023, viene riconosciuto a favore dei lavoratori del settore turismo, avente un reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro nel 2022, un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi.

 

5) In caso di rinnovo di un contratto a tempo determinato, viene esclusa l’esigenza di una causale qualora la durata complessiva del rapporto di lavoro non superi i 12 mesi.

 

6)  Viene prorogato fino al 30 settembre 2023 il lavoro agile per i c.d. lavoratori fragili ossia le patologie di cui al Decreto ministeriale del 4 febbraio 2022.

 

 

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